Art. 5.

      1. L'articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni dei giudici.
      Competenze aggiuntive possono essere attribuite solo con legge costituzionale».